Il diritto positivo

Il diritto positivo è dato dalle norme vigenti in uno Stato applicate ad un determinato gruppo sociale che risiede su di un territorio, in un determinato momento storico. Esso prende anche il nome di ordinamento giuridico.

Oggi vediamo e subiamo l’emanazione di una miriade di leggi, decreti, circolari che invece di semplificarci la vita, ci rendono sempre meno liberi di agire. Sappiamo cosa significa stare dietro a tutto questo! Per esempio  pensiamo all’ assurdità della normativa fiscale, a quella del lavoro o alle impossibili disposizioni burocratiche che siamo costretti a rispettare come legge. Disposizioni che nella maggior parte dei casi sono frutto del lavoro a tavolino, fatto da una piccola parte della popolazione (ritenuta eletta), per avvantaggiare una categoria sociale piuttosto che un’altra e che, il più delle volte non soddisfa gli interessi della collettività, anzi spesso va contro quegli stessi interessi, di fatto violando completamente quelli  che sono i diritti umani.

DIRITTO NATURALE E DIRITTO POSITIVO (link)

PERCHE’ LO STATO ITALIANO NON APPLICA A TUTTI LE STESSE LEGGI?

Come avrete potuto notare, si sente di continuo testimonianza di fatti e situazioni che penalizzano il cittadino italiano rispetto agli stranieri sul territorio italiano.

Nulla di strano! L’ ordinamento giuridico e politico sta solo applicando le norme di legge. Agli Italiani, in quanto schiavi debitori sotto la proprietà dello Stato, vengono applicate le norme del Diritto Positivo, mentre agli stranieri riconosciuti come persone umane, che non sono sotto la giurisdizione dello Stato, vengono applicate le norme di Diritto Internazionale di cui si parlava prima. Ecco perché prendono una diaria giornaliera che alcuni nemmeno lavorando possono percepire. Ecco perché hanno la precedenza sugli italiani per le case popolari. Ecco perché gli vengono passati alimenti, vestiario ed altro. Lo Stato deve garantire loro le norme contenute nella legge 881/1977!!!!!

Deve garantire a loro una vita più che dignitosa, quella che viene negata ai cittadini italiani pochi istanti dopo la nascita.

TUTTO QUESTO PERCHE’ E’ PREVISTO DALLA COSTITUZIONE

– Art. 10 –

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

APPROFONDIMENTO COSTITUZIONE (link)

E QUINDI COME VIENE RICONOSCIUTO IL CITTADINO ITALIANO DALLO STATO?

(Dimmi come è scritto il tuo nome e ti dirò chi sei e cosa sei)

E’ estremamente importante capire tutti i modi in cui lo Stato, attraverso il suo ordinamento giuridico, ci può riconoscere. Questa distinzione è bene impararla a memoria per non fare confusione. In qualsiasi altro modo lo Stato non vi riconosce. Se vi presentate all’ufficio protocollo e dichiarate la Legale Rappresentanza nella veste di essere umano, state facendo una dichiarazione mendace.

L’essere umano non esiste proprio per l’ordinamento giuridico e state seriamente rischiando un TSO.

Lo Stato vi identifica solo così :

Mario Rossi = Personalità Giuridica, colui che esercita la capacità giuridica

Mario ROSSI = Persona Fisica ( usato nel penale, colui che va in galera ) Il suo ruolo è quello di debitore.

MARIO ROSSI = Soggetto Giuridico o Finzione Giuridica o Uomo di Paglia (sono modi diversi per definire la stessa cosa). Il suo ruolo è quello di debitore e pagatore. Anche lui possiede la capacità Giuridica ma non può esercitarla, perchè, in quanto “SOGGETTO GIURIDICO” è sottoposto alla “soggettività giuridica” ciò significa che lo stato italiano decide se concederla o meno in via Straordinaria e solo nel contesto scelto. Quindi il Soggetto Giuridico ha l’ incapacità di Agire.

Incapaci d’agire assoluti :

-Non possono fare da soli nessun atto giuridico

-Al loro posto agiscono i loro rappresentanti legali (Genitore/TUTORE)

Incapaci d’agire relativi:

-Possono fare da soli gli atti di ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

-Per gli ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE sono assistiti dal CURATORE.

IL TRUST VIVENTE DI ME STESSO/A (link)

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